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ICI: guida per il contribuente
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I versamenti
Imposta dovuta /
Due rate o unica soluzione per il pagamento /
Ravvedimento operoso /
Modalità di versamento
IMPOSTA DOVUTA
Il pagamento deve essere effettuato dal soggetto passivo in proporzione alla quota di possesso ed al periodo di utilizzo per l'anno stesso.
DUE RATE O UNICA SOLUZIONE PER IL PAGAMENTO
A) Pagamento in unica soluzione: entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.
B1) Pagamento in acconto: entro il 16 giugno deve essere versato il 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente, rapportate alla situazione di possesso del primo semestre dell'anno in corso.
B2) Pagamento a saldo: entro il 16 dicembre deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote, detrazioni e della situazione di possesso dell'anno in corso, e quanto versato come acconto.
I non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il pagamento in un'unica soluzione nel periodo tra il 1º e il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 1% annuo sulla parte relativa all'acconto.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il contribuente che si accorga di non aver assolto il pagamento dell'ICI nei termini predetti, e sempre che tale violazione non sia già constatata e siano iniziate attività di accertamento da parte dell'Ente, può regolarizzare la propria posizione tributaria avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Se la regolarizzazione avviene ENTRO 30 GIORNI dall'omissione (cioè dalla data entro la quale avrebbe dovuto essere versata l'imposta) il contribuente deve versare:
- L'IMPORTO DELL'IMPOSTA NON VERSATA
- LE SANZIONI CALCOLATE AL 2,5% SULL'IMPOSTA NON VERSATA
- GLI INTERESSI AL 1% annuo CALCOLATI IN PROPORZIONE AI GIORNI DI RITARDO, secondo la seguente formula: Imposta non versata X gg. di ritardo X 1 / 36500
Se la regolarizzazione avviene ENTRO UN ANNO dall'omissione (cioè dalla data entro la quale avrebbe dovuto essere versata l'imposta) il contribuente deve versare:
- L'IMPORTO DELL'IMPOSTA NON VERSATA
- LE SANZIONI CALCOLATE AL 3% SULL'IMPOSTA NON VERSATA
- GLI INTERESSI AL 1% annuo CALCOLATI IN PROPORZIONE AI GIORNI DI RITARDO, secondo la seguente formula: Imposta non versata X gg. di ritardo X 1 / 36500
Il versamento può essere effettuato su di un bollettino di conto corrente postale valido per l'ICI barrando la casella "Ravvedimento operoso" ed indicando nella sezione "Importi riferiti a" l'importo dell'imposta omessa e nella parte alta del bollettino l'importo comprensivo di sanzioni ed interessi.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento può essere effettuato:
- mediante versamento sul c/c postale n. 27703131 intestato a: Comune di Bardonecchia-ICI-Servizio Tesoreria, presso un qualsiasi Ufficio Postale;
- tramite Internet collegandosi al sito www.poste.it (possono utilizzare questa forma di pagamento i titolari di conto BancoPosta oppure i titolari di carta di credito).
- con utilizzo del modello F24.
Per ogni altra informazione consulta il regolamento per la disciplina dell'I.C.I.
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