Si comunica che a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012, sono stati modificati alcuni modelli di instanza per quanto attiene in particolare:

– la Denuncia di Inizio Attività (DIA): modello M04

– La Segnalazione di Inizio Attività (DIA): modello M04s

– La comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6:: modello M014

– L’istanza di Permesso di costruire: modello M05

Si comunica infatti che il DL succitato ha introdotto alcune modifiche all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 sull’attività di edilizia libera ed in particolare al coma 2 dello stesso articolo che viene integrato di una nuova tipologia di attività e viene soppresso l’obbligo di allegazione delle altre autorizzazioni  rilasciate per l’intevento.

Ciò non esime ovviamente l’interessato dall’obbligo di ottenere queste ultime prima di procedere all’inizio lavori e quindi, contestualmente alla la nuova comunicazione,:

1) per quanto attiene alle autorizzazioni che non siano di competenza dello stesso Comune di Bardonecchia , dovranno essere citati gli estremi degli atti per permettere allo SUE di effettuare gli eventuali controlli a posteriori;

2) per quanto attiene alle autorizzazioni  di competenza dello stesso Comune di Bardonecchia (es aut. paesaggistica, aut. ai sensi della L.R. 45/89), queste potranno essere richieste contestualmente alla comunicazione, fatto salvo che, come riportato nel modello di istanza, gli interventi non potranno iniziare effettivamente prima dell’ottenimento dei relativi provvedimenti richiesti.

Similare discorso vale per quanto attiene al nuovo modello di istanza relativo alla S.C.I.A. ed alla D.I.A., avendo il  D.L. 83/2012  novellato anche l’art. 23 del D.P.R. 380/2001: parrebbe quindi configurarsi una completa equiparazione della SCIA con la DIA  per quanto attiene alla possibilità di presentare le istanze e, contestualmente, richiedere l’emissioni di autorizzazioni mancanti, di fatto sospendendo l’efficacia della denuncia/segnalazione.

Il DL in ogegtto ha inoltre introdotto il comma 1bis all’art. 23 del D.P.R. 380/2001 che riprende per la DIA quanto già previsto per la SCIA ex art. 19 della L. 241/90, prevedendo,  nei casi in cui la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive [con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria] che essi siano comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di progetto e dell’asseverazione generale sulla la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Tutti i modelli di cui al precedente elenco sono inoltre stati aggiornati ed adeguati alle nuove disposizioni governative sulla gestione delel terre e rocce di scavo di cui al D.M. 161/2012  (vedasi servizio relativo) che sostituiscono le linee guida regionali previgenti  in materia.

Il Responsabile dello S.U.E.

ing. Francesco Cecchini