1) Descrizione del servizio/procedimento

L’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, stabilisce che:
“I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.”.

 

Prima del deposito (ovvero dell’inoltro per via telematica) di un tipo di frazionamento all’Agenzia del Territorio, quindi, occorre acquisire l’attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l’effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.

 

Il deposito può essere effettuato dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo.

 

All’atto di presentazione del tipo di frazionamento o del tipo mappale, unitamente agli stessi, occorre depositare un’ulteriore copia che rimarrà agli atti del Comune. Risulta possibile anche il deposito telematico attraverso lo SUE digitale

Nel caso di atti di aggiornamento inviati all’Agenzia del Territorio in via telematica, l’ufficio provvede ad accertarne l’avvenuto deposito in comune, in base agli elenchi inviati dalla medesima.

Se il frazionamento presentato è conforme alla normativa, vengono restituiti al richiedente gli originali presentati con l’attestazione che il tipo di frazionamento è stato depositato presso questo Comune.  Nel caso di trasmissione telematica l’attestazione sarà costituita dalla restituzione via p.e.c. degli atti controfirmati digitalmente dal Responsabile del procedimento.

2) Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria

Vedasi ufficio di competenza

3) Ufficio del procedimento

Vedasi ufficio di competenza

4) Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale

Vedasi ufficio di competenza

5) Modalità per ottenimento informazioni sui procedimenti di interesse

Vedasi recapiti Ufficio di competenza

6) Tempi di svolgimento del procedimento, rilascio provvedimento e altri termini rilevanti

L’attestazione è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

7) Sostituzione del provvedimento con atti equipollenti e configurazione del silenzio amministrativo

n.p.

8) Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Richiesta per ottemperanza indirizzata al Segretario Comunale: titolare del potere sostitutivo nei confronti dei Responsabili di Servizio che non rispettano i termini di conclusione dei procedimenti.

Contro i provvedimenti dell’A.C. può essere presentato ricorso:

ENTRO 60 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 21 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034.

ENTRO 120 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 119.

9) Servizi on-line

Vedasi SUE digitale

10) Costi e modalità effettuazione pagamenti

n.p.

11) Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia,  il potere sostitutivo e modalità attivazione

Presentazione istanza al Segretario comunale

12) Atti e documenti da allegare all’istanza

Vedasi punto 1

13) Ufficio al quale rivolgersi per informazioni 

Vedasi ufficio di competenza

14) Ufficio responsabile della gestione dei dati, accesso ai dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Vedasi ufficio di competenza

Norme di Riferimento

D.P.R. 380/2001