CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22.05.2020 SONO STATE TEMPORANEAMENTE SEMPLIFICATE, FINO AL 31.10.2020, LE PROCEDURE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS PER I PUBBLICI ESERCIZI NONCHE’ DEROGATE ALCUNE PRESCRIZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO DEHOR.

PER LA PRATICA E’ SUFFICIENTE INVIARE ALLA PEC DEL COMUNE UNA SEMPLICE COMUNICAZIONE  SECONDO IL MODELLO APPOSITAMENTE PREDISPOSTO, CORREDATA DA PLANIMETRIA INDICANTE LA PORZIONE DI SOLO OCCUPATA E COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ (NON NECESSARIA IN CASO DI FIRMA DIGITALE).

A SEGUITO DELL’AVVENUTA CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE L’ESERCENTE PRTRA’ PROCEDERE CON L’ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA (SI CONSIGLIA IN OGNI CASO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE L’UFFICIO COMMERCIO COMUNALE O IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER LE OPPORTUNE VERIFICHE PRELIMINARI).

VEDASI PER COMPLETEZZA  LA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22.05.2020, SPECIFICANDO  CHE FINO AL 31.10.2020 SI POTRA’ DEROGARE AL REGOLAMENTO COMUNALE  IN PARTICOLARE:

– alle prescrizioni riguardanti la distanza degli allestimenti dagli edifici e dall’ingresso dell’esercizio di cui all’art. 5 punti 1, 2 e 8 del Regolamento;
– alle prescrizioni riguardanti le dimensioni in pianta dell’allestimento di cui all’art. 5 punto 10, fatta salva la necessità di ottenimento dell’assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei proprietari/amministratori delle abitazioni adiacenti nel caso il dehor di estenda oltre rispetto la proiezione dei locali ospitanti l’esercizio di somministrazione;
– alle prescrizioni in merito alla profondità dell’allestimento di cui all’art. 5 punto 11, mantenendo in ogni caso sulla sezione della via, uno spazio libero non inferiore a metri 3,00, nel caso di strade a senso unico, e non inferiore a metri 6,50 nel caso di strade a doppio senso di circolazione, nonché fatte salve le prescrizioni in caso di allestimento all’interno dei portici;
– alle prescrizioni dimensionali di cui all’art. punto 12 per quanto attiene agli altri spazi pubblici o di uso pubblico quali arretramenti stradali, larghi, piazze, parchi e giardini, prevedendo in ogni caso il mantenimento di uno spazio non inferiore a 1,4 metri per il transito pedonale;
– all’obbligo di prevedere il nullaosta del condominio di cui all’art. 6 del Regolamento nel caso l’attività commerciale sia inserita all’interno di un edificio condominiale;
– alla larghezza minima del marciapiede di cui all’art. 5 punto 11 del Regolamento nel caso in cui l’area di circolazione interessata dall’attività risulti interdetta alla circolazione carraia e, quindi, pedonalizzata;