Si riporta la comunicazione della Prefettura e della Regione Piemonte relativa alla situazione di massima pericolosità incendi boschivi.

Si comunica in particolare che ai sensi del’art. 10 della L.R. 15/2018:

“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’ articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.”

Si comunica inoltre che:

1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 10 della l. 353/2000 .

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica

ing. Francesco Cecchini