In seguito alla riforma della disciplina condominiale attuata dalla L. 11.12.2012 n. 220 (modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), che prevede la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzato, la Regione Piemonte ha emesso una circolare esplicativa (circolare febbraio 2013) che conferma l’applicabilità delle norme sul condominio in combinato disposto e quindi nel rispetto comunque delle norme nazionali e regionali sul risparmio energetico, salvaguardando quindi in particolare quanto previsto dalla D.G.R. 46-11968/2009.
A seguito d numerosi inviti da parte dei cittadini e tecnici che segnalavano pareri discordanti sulla possibilità nei comuni turistici, aventi le caratteristiche di cui al punto 1.4.14 dell’allegato ala succitata D.G.R. (Secondo il precedente censimento ISTAT 2001 il Comune di Bardonecchia rientra fra questi), di distaccarsi dall’impianto termico centrallizzato, il Comune di Bardonecchia ha formulato alla Regione Piemonte una richiesta scritta, predisposta sulla base della interpretazione normativa derivante in particolare dalla lettura del punto 1.4.15 (non espressamente derogato per i comuni turistici ai sensi del punto 1.4.14) che prevede testualmente che “Negli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 nell’ambito di attività di cui alla lettera o. non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa.”
La Regione Piemonte, con nota prot. 13834 del 14.10.2013, ha tuttavia confermato per i Comuni turistici la derogabilità del punto 1.4.15. prevedendo quindi che, nel caso del Comune di Bardonecchia, possa avvenire il distacco dall’mpianto termico centralizzato, fatte salve ovviamente le condizioni previste dalla L. 11.12.2012 n. 220.
Il Responsabile del Servizio
ing. Francesco Cecchini