Si avvisa che dal prossimo 11 dicembre 2016 entrano in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 al Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001).
Il decreto individua quattro procedure principali:
• attività di edilizia libera
• comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
• segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
• permesso di costruire.
Scompare quindi la DIA e la comunicazione di inizio lavori non asseverata (CIL) rimane per alcune casistiche particolari (es. attività temporanee < 90 gg).
È introdotta la SCIA alternativa al permesso di costruire (che sostituisce pertanto la DIA alternativa).
Il Decreto fa rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil:
• installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici
• pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità, della realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro
• installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
E’ possibile utilizzare la CILA per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio.
La SCIA alternativa al permesso di costruire è ammessa per:
• ristrutturazioni pesanti
• interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi
• interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).
Si rileva in ogni caso che, indipendentemente dalla ulteriore liberalizzazione delle attività edilizie operata dal D. Lgs. 222/2016, stante il vincolo paesaggistico gravante su tutto il territorio di Bardonecchia, per qualsiasi attività che comporti l’alterazione dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, è necessario ottenere, prima dell’inizio lavori, l’autorizzazione paesaggistica.
In merito all’agibilità, il decreto prevede che chi ha presentato la SCIA, oppure il titolare del permesso di costruire, presentino la Segnalazione Certificata di Agibilità, con allegata l’attestazione di un tecnico abilitato sulle condizioni di sicurezza, igienico sanitarie, impiantistiche ecc. Non sarà più pertanto possibile richiedere l’agibilità come provvedimento espresso dell’’Amministrazione comunale.
A seguito di tale decreto la modulistica presente sullo Sportello Unico Digitale sarà oggetto nelle prossime settimane di continui aggiornamenti.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Cecchini