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1) Descrizione del servizio/procedimento
Tutto il territorio del Comune di Bardonecchia è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 - art. 157 (vincolo istituito con DM 21 febbraio 1953 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Bardonecchia”). Nel Piano Paesaggistico Regionale tale vincolo è stato definito ai sensi dell'art. 136 c. 1 lettera d) del D. Lgs. 42/2004. Ne consegue che gli interventi comportanti modifica dello stato dei luoghi o della’spetto esteriore degli edifici siano sottoposti al procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. A tale vincolo si aggiungono, per alcune zone territoriali aventi determinate caratteristiche, le tutele paesaggistiche ai sensi dell’art. 142 del decreto.
Il DPR 31/2017 ha definito sulla base delle tipologie di intervento, quali sono da sottoporre a procedimento semplificato (allegato B) ai sensi dello stesso DPR, quali a procedimento ordinario ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e quali interventi non sottoposti ad alcuna autorizzazione paesaggistica (allegato A).
L’autorità competente può essere comunale ovvero regionale, in funzione della tipologia di intervento, come meglio definito dalla L.R. 32/2008: le seguenti informazioni sono riferite ai casi in cui la competenza risulta comunale.
Chi può presentare la richiesta di autorizzazione
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili.
Quando presentare la richiesta
L’istanza va presentata nei casi in cui l’intervento in progetto alteri lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici.
Alcuni interventi non sono sottoposti ad autorizzazioni come meglio specificato nel regolamento Edilizio comunale.
Validità
L'autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
- Ai sensi dell D.L. 91/2013, che ha a sua volta modificato il DL 69/2013, è stato altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013, ossia dei provvedimenti efficaci alla data del 09.08.2013 (L. 98/2013).
2) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Vedasi ufficio di competenza
3) Ufficio del procedimento
Vedasi ufficio di competenza
4) Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Vedasi ufficio di competenza
5) Modalità per ottenimento informazioni sui procedimenti di interesse
Vedasi recapiti Ufficio di competenza
Vedasi pagina per consultazione pratiche
6) Tempi di svolgimento del procedimento, rilascio provvedimento e altri termini rilevanti
I termini (al netto delle sospensioni per integrazioni/correzioni progettuali ed al netto dei tempi postali di ricezione e ricevimento) si differenziano in funzione della tipologia del procedimento :
- 60 giorni c.a. per il procedimento semplificato
- 105 giorni c.a. per il procedimento ordinario.
Il procedimento prevede l’esame dell’intervento da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, l’inoltro delle valutazioni della Commissione e della documentazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici e l’ottenimento del parere vincolante da parte di quest’ultima ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo. L’autorizzazione rilasciata viene in seguito trasmessa sia alla Soprintendenza sia alla Direzione Regionale Beni Ambientali.
7) Sostituzione del provvedimento con atti equipollenti e configurazione del silenzio amministrativo
n.p.
Vedasi art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017
8) Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Richiesta per ottemperanza indirizzata al Segretario Comunale: titolare del potere sostitutivo nei confronti dei Responsabili di Servizio che non rispettano i termini di conclusione dei procedimenti.
Richiesta di ottemperanza alla Regione Piemonte ex art. 146 c.10 del D.Lgs. 42/2004
Contro i provvedimenti dell’A.C. può essere presentato ricorso:
ENTRO 60 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 21 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034.
ENTRO 120 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 119.
9) Servizi on-line
Vedasi SUE digitale
10) Costi e modalità effettuazione pagamenti
1) Marca da bollo da 16,00 euro per istanza e 16,00 euro per provvedimento (possibilità di pagamento direttamente alla tesoreria comunale)
2) Diritti di segreteria: (vedasi apposita tabella)
Modalità effettuazione pagamenti
11) Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e modalità attivazione
Presentazione istanza al Segretario comunale
Richiesta di ottemperanza alla Regione Piemonte ex art. 146 c.10 del D.Lgs. 42/2004
12) Atti e documenti da allegare all'istanza
- Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).
- L'invio dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line dal SUE digitale
L’istanza va presentata allo Sportello Unico Edilizia accompagnata dai documenti prevista dal D.Lgs. 42/2004 , dal Regolamento Edilizio e dalle altre disposizioni normative di settore ed in particolare:
- Relazione Paesaggistica che, in funzione della tipologia di intervento, deve essere redatta nella forma completa con riferimento all’allegato di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (procedimento ordinario) ovvero secondo lo schema semplificato di cui allo stesso decreto (procedimento semplificato);
- Progetto e documentazione fotografica dello stato dei luoghi secondo quanto riportato nel Regolamento Edilizio.
La discriminante fra procedimento ordinario e procedimento semplificato dipende dalla tipologia dell’intervento come meglio riportato nel D.P.R. 139/2010.
13) Ufficio al quale rivolgersi per informazioni
Vedasi ufficio di competenza
- Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).
- L'invio dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line dal SUE digitale
14) Ufficio responsabile della gestione dei dati, accesso ai dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Vedasi ufficio di competenza
Norme di Riferimento
- 9 agosto 2013 n.98
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42
D.P.C.M. 12 dicembre 2005
D.P.R. 31/2017
L.R. 3 aprile 1989 n.20
L.R. 1 dicembre 2008 n.32
Regolamento Edilizio
Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio (Regione Piemonte)
Nb. Per agevolare da parte dei professionisti la predisposizione delle relazione paesaggistiche per l'allestimento di orti urbani si riporta in allegato uno schema da personalizzare ovviamente in funzione del tipo ed ubicazione dell'intervento |