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Con Delibera n. 138 del 14.06.2008 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune ed i proprietari di edifici alberghieri classificabili come “Residenze Turistico Alberghiere (R.T.A.)” ai sensi della L.R. 24/01/1995 n.14 ed in attuazione dell’ art. 23.9 delle N.t.A del P.R.G.C.
Ai sensi dello stesso articolo delle N.t.A., "nel caso di realizzazione di R.T.A., ai fini del rilascio dei titoli abilitativi, o comunque qualora il proprietario intendesse frazionare e/o cedere la proprietà di singole unità immobiliari, questi ha l'obbligo di stipulare idonea convenzione con il Comune, secondo il testo tipo approvato dal Consiglio Comunale, pena il mancato rilascio o la sospensione dell'agibilità dell'edificio".
Il Comune evidenzia nella convenzione le caratteristiche essenziali di tale destinazione, che la proprietà, per sé ed aventi causa, dichiara di conoscere e si obbliga inderogabilmente a rispettare:
- la gestione unitaria, affidamentoad unico soggetto specializzato nel settore, fatta salva la possibilità di affidare separatamente la gestione dei servizi accessori di soggiorno , compresi eventuali servizi di bar e ristorante;
- l’offerta al pubblico da parte dell’unico gestore degli appartamenti alberghieri di cui si compone la struttura;
- la natura del vincolo di destinazione d’uso : la destinazione alberghiero - ricettiva, se sussistente sullimmobile ai sensi del PRGC, non potrà in nessun caso essere modificata salvo variazione di Piano Regolatore Comunale qualora il Comune ne individui i presupposti di interesse pubblico .
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