Scheda: |
NB. CON IL D.LGS. 222/2016, A FAR DATA DAL 11.12.2016, LA D.I.A. E' STATA COMPLETAMENTE SOSTITUITA DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'.
VEDASI PERTANTO LA PAGINA DEDICATA AL SERVIZIO S.C.I.A.
Validità (per le DIA presentate prima del 11.12.2016)
La denuncia è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. Ultimato l'intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la DIA; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
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