Scheda: |
NB. CON IL D.LGS. 222/2016, A FAR DATA DAL 11.12.2016, Â LA D.I.A. E' STATA COMPLETAMENTE SOSTITUITA DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'.
VEDASI PERTANTO LA PAGINA DEDICATA AL SERVIZIO S.C.I.A.
Validità (per le DIA presentate prima del 11.12.2016)
La denuncia è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. Ultimato l'intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la DIA; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
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