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Distanza delle costruzioni dai confini di proprietà

Scheda: Nelle differenti zone urbanistiche del Piano Regolatore comunale è previsto che le costruzioni rispettino una determinata  distanza dal confine di proprietà, anche in funzione del tipo di costruzione da realizzare (es. se basso fabbricato ai sensi dell'art. 28 delle N.t.A. o muro di sostegno le distanze sono ridotte rispetto quelle previste per le altre tipologie di fabbricato). La "distanza dal confine di proprietà" delle costruzioni è un parametro di Piano Regolatore, non dettato da norme sovraordinate, che può quindi essere potenzialmente derogato qualora tale deroga sia prevista nelle norme di PRGC. L'art. 10 comma 1.7 delle N.t.A. di PRGC riporta quanto segue: 1.7 Dc: Distanza minima dal confine di proprietà Si misura escludendo i balconi aperti, le gronde ed in genere gli aggetti aventi carattere ornamentale e di protezione dagli agenti atmosferici, purché non eccedenti i m. 1,50 di sporgenza, comprendendo invece  gli elementi portanti verticali, i bow-window, le verande, le  scale e ascensori. Fatto salvo il rispetto delle distanze da fabbricati esistenti, è possibile derogare alla verifica della distanza dal confine in caso di trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, di accordi fra i confinanti ed a favore dell’A.C., con atti costituiti nelle forme previste per la costituzione di servitù, nei quali il proprietario contermine si impegni a costruire alla maggiore distanza dal confine al fine di garantire  la distanza tra fabbricati prevista dalle norme, con conseguente diversa ripartizione dei distacchi  dal confine.  La stessa  deroga vale anche, alle medesime condizioni,  in caso di sopraelevazione dei fili di fabbricazione esistenti. Le precedenti disposizioni valgono anche in caso di costruzioni sul confine.  Per le costruzioni in aderenza si richiama il C.C. e quanto previsto all’art. 13 comma 7 nelle presenti norme. I manufatti costituenti opere di urbanizzazione realizzati dal Comune e dagli enti preposti possono essere realizzati in deroga alla distanza dal confine, fatto salvo quanto previsto dal c.c. e dalla normativa sovraordinata anche con riferimento alla distanza fra fabbricati. La norma prevede quindi la possibilità di deroga alle seguenti condizioni: - sia sottoscritto con il confinante un atto nel quale quest'ultimo autorizzi la costruzione a distanza inferiore rispetto quella prevista dalla norma di Piano; - nell'atto medesimo il confinante si impegni a garantire il rispetto della distanza fra costruzioni (che sono dettate sia dalle norme di Piano sia da disposizioni sovraordinate, cfr. DM 1444/68, Codice civile)  qualora decida di erigere fabbricati sul proprio terreno, obbligandosi a tenere la maggiore distanza dal confine eventualmente necessaria; - che tale impegno sia fatto valere nei confronti degli aventi causa, costituendo pertanto una servitù fondiaria; - che in forza dei punti precedenti non sia già presente una costruzione nel fondo confinante che, rispetto al fabbricato in progetto, sia posta ad una distanza inferiore  a quella prevista dal PRGC e dalle norme sovraordinate. Si riporta in allegato una bozza di atto costitutivo di servitù redatto ai sensi dell’art. 10 comma 1.7 delle N.t.A. di PRGC.
Ufficio di competenza:SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE
Allegati: M45-bozza atto deroga alla distanza dal confine (agg. 16.04.2014)