Servizi ai cittadini

Gestione delle terre e rocce da scavo

Scheda:
La nuova modalità di gestione è definita in 2 articoli della  legge n. 98 del 9 agosto 2013
  • articolo 41 comma 2: prevede l’applicazione del Regolamento di cui al d.m. 10 agosto 2012, n. 161 solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.
  • articolo 41 bis: regola tutte le altre casistiche, ossia i cantieri inferiori a 6.000 mc (c.d. cantieri di cantieri di piccole dimensioni), e tutte le casistiche che non ricadono nel d.m. 10 agosto 2012, n. 161. Tale articolo infatti:
    • abroga l’articolo 8 bis del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
    • prevede che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al d.m. 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, a determinate condizioni, estendendo (vedasi comma 5) tale possibilità anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’innovazione più importante del nuovo enunciato normativo prevede che il proponente o il produttore possano attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1) dell’articolo 41 bis, che rendono possibile sottoporre i materiali al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all’Arpa territorialmente competente mentre la modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione deve essere comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
Documentazione e modulistica
 

NB. Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).

NB. L'invio dei documenti deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line disponibile alla pagina "Consultazione/Presentazione di una pratica" del portale SUE digitale. 

Norme di Riferimento L.  9 agosto 2013 n. 98 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 Regolamento Edilizio
Ufficio di competenza:SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE
Allegati: D.M. 10 agosto2012 n. 161 con allegati e modulistica