Scheda: |
Il quadro normativo in materia di titoli abilitativi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ha assunto nel corso degli anni una complessità tale da risultare opportuno procedere con la presentazione di un contributo interpretativo e schematico.
La normativa di riferimento è il D.Lgs. 387/2003 che:
- ha introdotto l’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- ha definito i casi in cui l’autorizzazione unica può essere sostituita dalla denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001.
Successivamente sono stati emanati diversi provvedimenti, in particolare il D.Lgs. 20/2007, la L. 244/2007, il D.Lgs. 115/2008, la L. 99/2009, il D.L. 40/2010, il D.M. 6.08.2010, che hanno introdotto specifiche disposizioni riferite a particolari tipologie di impianti, con finalità di snellimento e semplificazione delle procedure.
Collegato al D.Lgs. 387/2003 è il D.M. 10.09.2010 emanato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. stesso, costituente le Linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico finalizzato al rilascio dell’autorizzazione, che ha anche coordinato e raccolto le norme contenute nelle fonti normative precedenti e sopraccitate.
Infine il D.Lgs. 28/2011 ha innovato ulteriormente le disposizioni contenute nel D.lgs. 387/2003 e del D.M. 10.09.2010, definendo anche una nuova procedura (Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S.) che ha sostituito, per queste tipologie di impianti, la DIA ex D.P.R. 380/2001, nonché specificando i caso nei quali è possibile comunque intervenire attraverso semplice comunicazione con o senza asseverazione del tecnico abilitato.
Il D.Lgs. 222/2016 ha poi confermato la sostituzione della P.A.S. con la S.C.I.A. edilizia (con differimento dei termini per l'inizio lavori di 30 gg)
In definitiva le procedure abilitative in vigore sono:
1) L’Autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
2) La S.C.I.A. "differita" (ex Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28/2011) per gli impianti cd. "sottosoglia" di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate con D.M. 10/09/2010 ai sensi dell'art. 12 comma 10 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 );
4) La comunicazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 115/2008
NB. Indipendentemente dal regime autorizzativo edilizio, le opere esterne relativamente agli impianti in oggetto, stante il vincolo paesaggistico gravante sull'intero territorio comunale di Bardonecchia, devono essere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 fatte salve le esclusioni previste ai sensi dell'allegato A del D.P.R. 31/2017. L'autorizzazione potrà essere richiesta ed ottenuta sia prima della presentazione delle istanze edilizie, sia contestualmente: nel caso di SCIA o comunicazioni queste assumono efficacia successivamente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica , non potendo quindi iniziare gli interventi in assenza di quest'ultima.
Norme di Riferimento
D.Lgs. . 387 del 29.12.2003
D.Lgs. 115 del 30.05.2008
D.M. 10.09.2010
D.lgs. 28 del 3.03.2011
D.P.R. 6.06.2001 N. 380
D.M. 6.08.2010
L. 99 del 23.07.2009
D. Lgs. 42/2004
D.P.R. 31/2017
D. Lgs. 222/2016
Regolamento Edilizio comunale |