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Cos'è e dove si applica
L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Bardonecchia (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011) entra in vigore dall'1 luglio 2012. L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.
L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Bardonecchia, come definite dalla Legge regionale in materia di turismo.
Chi è soggetto all'imposta
Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’articolo 1 e non risulta iscritto nell’anagrafe comunale.
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.
Quanto si paga
Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono le seguenti:
CATEGORIA |
TARIFFA |
B&B CAMPEGGI- CASE PER FERIE - LOCA-ZIONI BREVI - AFFITTACAMERE - RIFUGI |
€ 1,50 |
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE FINO A TRE STELLE |
€ 1,50 |
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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE SUPERIORI A TRE STELLE |
€ 2,00 |
Importo dell'imposta per persona e per ogni pernottamento per strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistiche Alberghiere (fino ad un massimo di dieci consecutivi)
Per i villaggi turistici e i campeggi (complessi ricettivi all’aperto) la misura dell’imposta si applica per 10 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo d’imposta sono distribuite in più periodi
Esenzioni
Sono esenti:
- i minori entro il dodicesimo anno di età;
- coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all’art. 1 del regolamento;
- coloro che soggiornano per esigenze di lavoro debitamente attestate da parte del datore di lavoro;
- i soggetti portatori di handicap;
Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
- Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a informare il proprio ospite, esponendo gli avvisi plurilingue redatti dall’Amministrazione Comunale riguardo l’applicazione e all’entità dell’imposta di soggiorno.
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A decorrere dall’anno di imposta 2020, il gestore è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
- Il gestore della struttura ricettiva è altresì tenuto a comunicare trimestralmente al Comune di Bardonecchia il numero dei pernottamenti per struttura. La comunicazione deve essere presentata entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
- La comunicazione è trasmessa in via telematica utilizzando il software messo a disposizione dal Comune di Bardonecchia e deve essere effettuata anche nell’ipotesi in cui non ci siano stati pernottamenti.
- Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, presenta annualmente al Comune di Bardonecchia il “Conto giudiziale” debitamente sottoscritto e redatto secondo il modello messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. Il conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile va reso entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- la dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
- conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno per almeno 5 anni.
Per informazioni
UFFICIO TRIBUTI Piazza De Gasperi, 1 10052 BARDONECCHIA (TO) Tel. 0122.909961 - Fax 0122.909969 e-mail: tributi@bardonecchia.it Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 |