Servizi ai cittadini

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per impianti alimentati da fonti rinnovabili

Scheda: 1) Descrizione del servizio/procedimento La PAS è uno strumento previsto dal D.Lgs. 28/2011 (art. 6) nella realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Trattasi di impianti rientranti nelle fattispecie di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate con D.M. 10/09/2010 ai sensi dell'art. 12 comma 10 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387. Come confermato dagli allegati al D.Lgs. 222/2016, la PAS viene implementata con la presentazione di SCIA con efficacia differita a 30 gg. La presentazione della PAS (SCIA)  non comporta da parte dell’A.C. l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa dichiarazione, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la denuncia agisce in  qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt.359 e 481 del c.p., assumendosene le relative responsabilità.
  1. Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).
  2. L'invio dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line disponibile alla pagina "Consultazione/Presentazione di una pratica" del portale SUE digitale. 
 Chi può presentarla La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo. Quando richiederla Realizzazione o modifica di impianti rientranti nelle fattispecie di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate con D.M. 10/09/2010 ai sensi dell'art. 12 comma 10 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo deve presentare la SCIA almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Validità La dichiarazione è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova SCIA. Ultimato l'intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. 2) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria Vedasi ufficio di competenza 3) Ufficio del procedimento Vedasi ufficio di competenza 4) Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale Vedasi ufficio di competenza 5) Modalità per ottenimento informazioni sui procedimenti di interesse Vedasi recapiti Ufficio di competenza Vedasi pagina per consultazione pratiche 6) Tempi di svolgimento del procedimento, rilascio provvedimento e altri termini rilevanti La SCIA assume efficacia trascorsi  30 giorni dalla data presentazione: qualora l'immobile o l’area  oggetto dell'intervento sia sottoposto a particolari vincoli (es. paesaggistico, monumentale ecc.), il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso/autorizzazione da parte dell’ente competente. Ove tale atto non sia favorevole, la SCIA è priva di effetti. Le dichiarazioni sono assegnate ad un istruttore ed ad un Responsabile del Procedimento (normalmente, se non altrimenti comunicato, coincidente con Il Responsabile dell'Ufficio) che svolgeranno l'istruttoria nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 28/2011. 7) Sostituzione del provvedimento con atti equipollenti e configurazione del silenzio amministrativo n.p. 8) Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale Richiesta per ottemperanza indirizzata al Segretario Comunale: titolare del potere sostitutivo nei confronti dei Responsabili di Servizio che non rispettano i termini di conclusione dei procedimenti. Contro i provvedimenti dell’A.C. può essere presentato ricorso: ENTRO 60 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 21 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034. ENTRO 120 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 119. 9) Servizi on-line Vedasi SUE digitale 10) Costi e modalità effettuazione pagamenti 1) Oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi. 2) Diritti di segreteria: (vedasi apposita tabella) Modalità effettuazione pagamenti 11) Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia,  il potere sostitutivo e modalità attivazione Presentazione istanza al Segretario comunale 12) Atti e documenti da allegare all'istanza
  1. Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).
  2. L'invio  dell'istanza   deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line dal  SUE digitale
13) Ufficio al quale rivolgersi per informazioni  Vedasi ufficio di competenza
  1. Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).
  2. L'invio  dell'istanza   deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line dal  SUE digitale
14) Ufficio responsabile della gestione dei dati, accesso ai dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive Vedasi ufficio di competenza Norme di Riferimento D.Lgs. 222/2016 D.Lgs. . 387 del 29.12.2003 D.Lgs. 115 del 30.05.2008 D.M. 10.09.2010 D.lgs.  28 del 3.03.2011 D.P.R. 6.06.2001 N. 380 D.M. 6.08.2010
  1. 99 del 23.07.2009
Piano Regolatore Comunale /Regolamento Edilizio Piano di classificazione acustica comunale
Ufficio di competenza:SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE
Allegati: elab2-NTA-dic2019
RE_var3(7)-2020
Regolamento Edilizio comunale - Allegato Energetico Ambientale (agg. del 19.11.2010)
Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (agg. del 19.12.2012)
Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione - Allegato 1: tabelle oneri di urbanizzazione (agg. del 30.11.2009)
Diritti di segreteria Sportello unico edilizia (agg. del 12.01.2017)
Schema regimi autorizzativi fonti rinnovabili