Scheda: |
1) Descrizione del servizio/procedimento
La SCIA è uno strumento previsto dall’art. 19 della L. 241/90 D.P.R. 380/2001 ed all’art. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001, presentabile qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso art. 19 e dall'art. 5 comma 1 lettera b) del DL 70/2011 (convertito dalla L. 106/2011)
La presentazione della SCIA, non comporta da parte dell’A.C. l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt.359 e 481 del c.p., assumendosene le relative responsabilità.
- Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).
- L'invio della SCIA deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line disponibile alla pagina "Consultazione/Presentazione di una pratica" del portale SUE, in cui il modello di SCIA risulta adeguato e conforme al Modello Unico Ministeriale.
Chi può presentarla
La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo.
Quando richiederla
- CON IL D.LGS. 222/2016, A FAR DATA DAL 11.12.2016, E' STATO ESTESO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA S.C.I.A.
Sono soggetti a SCIA:
1) gli interventi di manutenzione straordinaria, comportanti esecuzione di opere strutturali o che modifico i prospetti dell'edificio, che non ricadano nelle fattispecie previste per gli interventi di edilizia libera o sottoposti CILA (art. 6 e 6bis del D.P.R. 380/2001)
2) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comportanti esecuzione di opere strutturali o che modifichino i prospetti dell'edificio, che non ricadano nelle fattispecie previste per gli interventi sottoposti a CILA (art. 6bis del D.P.R. 380/2001);
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia che non ricadano nelle fattispecie previste all'art. 10 comma 1 lettera c del D.P.R. 380/2001 (ossia che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, non comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che non comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.)
4) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
5) le varianti a permessi di costruire, presentate a fine lavori, che non configurano come variante essenziale, conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie, attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali ecc.
Sono inoltre assoggettabili a SCIA in alternativa al permesso di costruire:
6) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)
7) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
8) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
9) costruzione o modifica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al di sotto delle soglie previste per cui è necessaria l'autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/2003 e non ricadenti nelle fattispecie per cui è prevista attività edilizia libera, comunicazione, o comunicazione asseverata, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate con D.M. 10/09/2010 ai sensi dell'art. 12 comma 10 D.Lgs. 29/12/2003 n. 387
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della segnalazione costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 380/2001 e Regolamento Edilizio).
Validità
La segnalazione ex art. 23 del D.P.R. 380/2001 è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. Ultimato l'intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
2) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Vedasi ufficio di competenza
3) Ufficio del procedimento
Vedasi ufficio di competenza
4) Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Vedasi ufficio di competenza
5) Modalità per ottenimento informazioni sui procedimenti di interesse
Vedasi recapiti Ufficio di competenza
Vedasi pagina per consultazione pratiche
6) Tempi di svolgimento del procedimento, rilascio provvedimento e altri termini rilevanti
La segnalazione assume efficacia al momento della presentazione, fatti salvi alcuni casi in cui l’efficacia è assunta trascorsi 30 gg dalla segnalazione (es. voci 6, 7, 8, 9 riportate al punto 1): la segnalazione è da considerarsi priva di effetti qualora mancante dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90 ed in particolare qualora non siano state ottenute tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento. Nel caso di SCIA sostitutive al permesso di costruire il termine di efficacia è di 30 giorni a far data dalla presentazione (art. 23 del D.P.R. 380/2001). Le Segnalazioni sono assegnate ad un istruttore ed ad un Responsabile del Procedimento (normalmente, se non altrimenti comunicato, coincidente con Il Responsabile dell'Ufficio) che svolgeranno l'istruttoria nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001.
Entro 30 gg dalla segnalazione il Responsabile del procedimento può richiedere integrazioni e/o sospendere l’attività nei casi previsti all’art. 19 della L.241/90.
7) Sostituzione del provvedimento con atti equipollenti e configurazione del silenzio amministrativo
n.p.
8) Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Richiesta per ottemperanza indirizzata al Segretario Comunale: titolare del potere sostitutivo nei confronti dei Responsabili di Servizio che non rispettano i termini di conclusione dei procedimenti.
Contro i provvedimenti dell’A.C. può essere presentato ricorso:
ENTRO 60 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 21 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034.
ENTRO 120 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 119.
9) Servizi on-line
Vedasi SUE digitale
10) Costi e modalità effettuazione pagamenti
1) Oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi: in relazione al tipo ed ubicazione dell'intervento edilizio.
2) Diritti di segreteria: (vedasi apposita tabella)
Modalità di pagamento contributo di costruzione
Modalità effettuazione pagamenti
11) Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e modalità attivazione
Presentazione istanza al Segretario comunale
12) Atti e documenti da allegare all'istanza
- Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).
- L'invio dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line dal SUE digitale
13) Ufficio al quale rivolgersi per informazioni
Vedasi ufficio di competenza
- Le pratiche relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo "sportello unico per le attività produttive" istituito presso la Comunità Montana Via Trattenero 15 Bussoleno (SUAP delle Valli).
- L'invio dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma on-line dal SUE digitale
14) Ufficio responsabile della gestione dei dati, accesso ai dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Vedasi ufficio di competenza
Norme di Riferimento
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
- 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/2011
L.R. 20/2009 e s.m.i.
Circolare regionale 14 febbraio 2012 n. 1/UOL
Piano Regolatore Comunale /Regolamento Edilizio
Piano di classificazione acustica comunale
Proposta Tecnica di progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C.
Consultazione Sistema Informativo Territoriale (P.R.G.C. vigente e varianti in salvaguardia) |