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Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” che ha in gran parte sostituito la precedente normativa rappresentata dalla L. 46/1990.
Il nuovo decreto raccoglie in un unico testo le numerose disposizioni di legge e regolamenti relative all’installazione degli impianti all’interno degli edifici, ed introduce alcune novità e precisazioni resesi necessarie durante gli anni di applicazione della legge n. 46/1990.
Rimangono confermati i principi base previsti dalla legge n. 46/1990 per garantire la sicurezza degli impianti e precisamente:
• affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti unicamente ad imprese abilitate, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura (nel seguito Camera di Commercio);
• realizzazione degli impianti secondo la regola dell’arte: si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI e del CEI;
• rilascio al committente della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati da parte dell’impresa installatrice.
Il D.M. 37/2008 si applica agli impianti collocati all’interno degli edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d’uso. Se l’impianto è connesso alle reti di distribuzione, la norma si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Le principali modifiche introdotte dal nuovo decreto riguardano:
• ampliamento dell’ambito di applicazione, che viene esteso agli impianti relativi a tutti gli edifici e gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
• requisiti tecnico-professionali, vengono modificati i periodi di inserimento per le persone in possesso di diploma e di attestato di formazione professionale;
• progettazione, con il nuovo decreto ogni impianto deve essere progettato e il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, oppure, per gli impianti esclusi dai limiti dell’art. 5 comma 2 del DM 37/2008 anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice: nel primo casi il progetto deve essere consegnato contestualmente al progetto edilizio ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo;
• dichiarazione di conformità, per gli impianti realizzati precedentemente al 27/03/2008 è ora prevista la possibilità, qualora non sia disponibile la dichiarazione di conformità, di redigere una “dichiarazione di rispondenza” da parte degli stessi soggetti di cui al punto precedente
• obblighi di committente/proprietario, il committente dell’impianto deve consegnare copia della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, all’ente distributore; inoltre il proprietario dell’impianto deve adottare le necessarie misure di manutenzione per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
• raddoppiamento delle sanzioni amministrative rispetto a quelle previste dalla legge n. 46/1990.
Documenti da presentare
• Progetto:
Nei casi previsti all’art. 5 comma 2 del D.M. 37/2008 il progetto, firmato da professionista iscritto negli albi professionali, deve essere consegnato contestualmente alla progetto edilizio, quale parte integrante del progetto municipale.
I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte. Quelli redatti in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
I progetti devono contenere almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Per gli impianti al di sotto dei limiti indicati all’art. 5 comma 2, il progetto può essere redatto anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e l’elaborato tecnico deve essere costituito almeno da uno schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, ovvero schema più tipologia dei materiali utilizzati;
Il progetto deve in ogni caso essere allegato alla dichiarazione di conformità redatta a seguito del completamento degli interventi.
• Dichiarazione di conformità (DICO):
Al termine dei lavori, come previsto dall’art. 7 comma 1 del DM n. 37/2008, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Con tale dichiarazione l’installatore attesta di aver realizzato l’impianto in modo conforme alla regola d’arte avendo, in particolare:
-rispettato il progetto;
- seguito la normativa tecnica vigente;
- installato componenti e materiali idonei;
-controllato l’impianto ai fini della sicurezza e funzionalità.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e dal responsabile tecnico, sulla base del modello previsto dal nuovo decreto e completa degli allegati obbligatori, ovvero:
- progetto (redatto da professionista iscritto all’albo professionale);
- relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;
-schema dell’impianto realizzato (progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
-copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (rilasciato dalla Camera di Commercio).
E’ importante precisare che la mancanza dei suddetti allegati rende di fatto incompleta la dichiarazione di conformità e pertanto non ricevibile.
L’impresa installatrice deve depositare 2 copie della dichiarazione di conformità anche presso lo Sportello unico per l’edilizia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Una copia di tale dichiarazione è trasmessa dallo Sportello unico alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa installatrice, per i controlli di competenza.
Le dichiarazioni di conformità sono documenti necessari anche ai fini del rilascio del certificato di agibilità dell’edificio ed in questi casi dovranno essere allegate alla relativa istanza, qualora l’impresa non abbia già adempiuto a tale deposito.
• Dichiarazione di rispondenza (DIRI):
E’ prevista dall’art. 7 comma 6 del DM n. 37/2008, per gli impianti costruiti antecedentemente all’entrata in vigore del decreto stesso, per i quali la dichiarazione di conformità non sia reperibile ovvero non sia mai stata prodotta.
Si determinano, così, le seguenti possibilità:
• impianti realizzati prima del 13/3/1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1990), certificazione dei requisiti minimi di sicurezza mediante emissione della DIRI. In questo caso la DIRI sostituisce di fatto l’atto notorio previsto dall’art. 6 del DPR n. 392/1994;
• impianti realizzati dopo il 13/3/1990 e prima del 27/3/2008 (data di entrata in vigore del DM n. 37/2008) la conformità alle norme di sicurezza degli impianti è certificata dalla DICO ovvero, in difetto di questa, dalla DIRI.
La DIRI deve essere redatta, previo accertamento in sito delle reali condizioni in cui si trova l’impianto, a firma di un professionista iscritto all’albo professionale, con almeno cinque anni di esperienza, per gli impianti di cui all’art. 5 comma 2 del D.M., lasciando negli altri casi la responsabilità di rendere la DIRI anche al responsabile tecnico di un’impresa installatrice abilitata, comunque in possesso di un’esperienza professionale operante nel settore dell’impiantistica non inferiore a cinque anni.
Per un impianto post 13/3/1990, la rispondenza alla regola dell’arte deve riferirsi al momento in cui l’impianto è stato realizzato, poiché in questo caso la DIRI sostituisce a tutti gli effetti la DICO;
Per un impianto ante 13/3/1990 in un luogo di lavoro, la rispondenza alla regola dell’arte deve riferirsi alla vigente normativa di legge in particolare a quella sulla sicurezza per le attività produttive come previsto dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 13 del DM n. 37/2008.
Per un impianto ante 13/3/1990 in unità immobiliare ad uso abitativo, la rispondenza alla regola dell’arte deve riferirsi ai requisiti minimi indicati all’art. 6, comma 3 del DM n. 37/2008.
Norme di Riferimento
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
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